Testamenti falsi (apocrifi)
E' noto che per testamento olografo si intende la disposizione di ultima volontà, interamente manoscritta dal testatore, contenente i requisiti stabiliti dalla legge perchè il documento abbia validità giuridica.
Ossia:
a) le disposizioni di volontà
b) la data
c) la firma
L'art 602 del c.c. precisa che la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
Ciascuna imitazione di scrittura di testamento olografo sono accomunate dalla motvazione di modificare o creare a proprio favore, o a favore di altri, le disposizioni testamentarie di una persona, al fine di trarne profitto.
Le caratteristiche che concorrono a dare concretezza alla ipotesi di imitazione della grafia testamentaria sono:
- eccessiva brevità del testo;
- incoerenza del gesto grafico;
- pressione piatta;
- segni di tensione grafica;
- disordine di spaziature e allineamento;
- eterogeneità qualitative della pressione;
- eterogeneità qualitative delle ampiezze;
- eterogeneità qualitative della velocità grafica;
- eccessivo tono pressorio;
- diversità dello stile espressivo grafico;
- contraddittorietà scrittorie incoerenti con le variazioni naturali del grafismo.